Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.